Domenica 6 Aprile 2025

Ven 04 Apr, 2025
Obbligo iscrizione nel Registro imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Indicazioni operative
L’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha esteso l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), già previsto per le società e per le imprese individuali, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria:
- Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandata semplice;
- Società di capitali (srl, spa, sapa, società consortili, società di mutuo soccorso, società cooperative);
- STP, Società tra avvocati.
Non sono pertanto soggetti all’obbligo della comunicazione: Consorzi, Reti di imprese.
Si applica inoltre:
- alle Società costituite a decorrere dalla data del 01/01/2025;
- alle Società già costituite ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 01/01/2025.
Soggetti obbligati
- Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.
- Amministratori / liquidatori.
Gli amministratori possono indicare quale domicilio digitale:
- PEC della società;
- proprio indirizzo PEC (nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC).
Decorrenza dell’obbligo
- Neo imprese: la comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della società nel registro imprese.
- Imprese già costituite: la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore.
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Ven 04 Apr, 2025